Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: IV LAVORI PUBBLICI, POLITICHE AMBIENTALI E SERVIZI ALLA CITTÀ
Cig: 9086448618
Cup: F71B21000070006
Stato: Aggiudicata
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL DISTACCAMENTO DELLA POLIZIA STRADALE E DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE DI SAN SEVERO (FG). DELIBERA C.I.P.E. DEL 3 MARZO 2017 - PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) “LEGALITà” 2014-2020-. VIA TERRANOVA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 5 DELLA LEGGE 108/2021. PARTE D’OPERA: I° LOTTO – PALAZZINA UFFICI.
Descrizione: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL DISTACCAMENTO DELLA POLIZIA STRADALE E DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE DI SAN SEVERO (FG). DELIBERA C.I.P.E. DEL 3 MARZO 2017 - PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) “LEGALITà” 2014-2020-. VIA TERRANOVA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 5 DELLA LEGGE 108/2021. PARTE D’OPERA: I° LOTTO – PALAZZINA UFFICI.
Importo di gara: € 3.471.474,78
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 3.308.024,78
- Importo non soggetto a ribasso: € 163.450,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Benedetto Di Lullo
Data di pubblicazione: 28/03/2022
Data scadenza presentazione chiarimenti:
29/04/2022 23:59 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
02/05/2022 23:59 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
02/05/2022 23:59 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
23/05/2022 09:00 - Europe/Rome
Caricamento documentazione integrativa
-
Da:
24/05/2022 00:00 - Europe/Rome
-
A:
28/05/2022 23:59 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
24/11/2022 13:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Bando di gara - bando_di_gara_Commissariato_PS_CIG 9086448618 - Pubbl.pdf
Allegato:
Allegato Pubblico - all._1_-_modello_domanda_di_ammissione.pdf
Allegato:
Allegato Pubblico - all._2_-_dgue_.pdf
Allegato:
Allegato Pubblico - all_4 - Dichiarazione_Standard_Sociali-.pdf
Allegato:
Allegato Pubblico - disciplinare di gara_Commissariato_PS-CIG 9086448618 (2).pdf
Allegato:
Allegato Pubblico - PATTO D'INTEGRITA' word.doc
Allegato:
Allegato Pubblico - prot_3438_del_01_02_2022_Determina copia conforme.pdf
Allegato:
Allegato Pubblico - MO - Aperta OEPV - Senza Marca (1).pdf
Documento generico di gara - Allegati progettuali.zip
Allegato di chiarimento pubblico - chiarimenti pubblici.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - COMUNICAZIONE AMMISSIONE - ESCLUSIONE.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi 20_09_22.pdf.p7m
Avviso Esito di gara - Comunicazione riepilogo gara.pdf
Determina di nomina commissione - Determina copia conforme.pdf
Allegato:
Determina in originale - Det_AREA IV OPERE PUBBLICHE_Settore n 154_2022 - RegGen n 1596_2022.pdf.p7m
Allegato:
Visto di Regolarità Contabile - Visto_di_Regolarit__Contabile_Determina.pdf.p7m
Allegato:
Pubblicazione albo pretorio - pubblicazione_albo.pdf
Allegato:
Report Firme Digitali - report_firme.pdf
Determina di aggiudicazione definitiva - Determina copia conforme.pdf
Allegato:
Determina in originale - Det_S4 LAVORI PUBBLICI, POLITICHE AMBIENTALI E SERVIZI ALLA CITTÀ_Settore n 114_2023 - RegGen n 959_2023.pdf.p7m
Allegato:
Visto di Regolarità Contabile - Visto_di_Regolarit__Contabile_Determina.pdf.p7m
Allegato:
Pubblicazione albo pretorio - pubblicazione_albo.pdf
Allegato:
Report Firme Digitali - report_firme.pdf
Verbali di Gara
Verbale di soccorso istruttorio - Verbale Soccorso Istruttorio.pdf
Chiarimenti
Spett.le Operatore Economico,
si ringrazia per l'allert inviato.
In effetti si trattava di un refuso - errore materiale - che è stato prontamente rimosso.
tra gli allegati potrà trovare il nuovo file compresso contenente gli allegati progettuali.
Distinti Saluti
Ing. Benedetto E. diLullo
Spett.le Operatore economico,
si riscontra il quesito posto richiamando l'articolo 61 comma 2 che per mera comodità si riporta di seguito:
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
Distinti Saluti
Ing. Benedetto E. di Lullo
Con riferimento alla richiesta di precisazioni si riscontra quanto segue :
1) Il punto a cui si fa riferimento non è il 12.2.lett. b) bensì il punto 10,2 lett. b) del disciplinare di gara:
In esso viene indicato quale categoria delle opere , ai sensi del DM 17/6/2016, l’ID corretto ovvero E.15 a cui corrisponde l’oggetto dell’appalto ovvero “Caserme con corredi tecnici di importanza corrente”. Pertanto l’errore rilevato ovvero la denominazione dell’ID E.15 come “edilizia , sanità e ricerca” è da intendersi quale errore di tipo materiale non rilevante sotto il profilo della determinazione del valore dell’appalto.
Ciò in quanto la predeterminazione dei compensi è stata determinata, in conformità al DM 17/6/2016, utilizzando il riferimento al codice ID E15 ovvero “Caserme con corredi tecnici di importanza corrente”.
Ad ogni buon conto , poiché tale errore materiale potrebbe indurre in errore per quanto riguarda la comprova dei requisiti, sarà cura di questa Amministrazione rendere pubblico a tutti i partecipanti l’errata – corrige .
2) Modalità di ingaggio dei professionisti:
La normativa sul punto è il solo art. 59, c. 1 bis del Codice dei contratti pubblici: “…detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 …”
In relazione a tale disposizione normativa l’istituto dell’indicazione del progettista è assimilato a quella dell’avvalimento, fermo il rispetto del bando in relazione ai requisii di legittimazione (art. 80 del Codice) e di professionalità, pena l’esclusione del concorrente che lo abbia nominato
La normativa sul punto è il solo art. 59, c. 1 bis del Codice dei contratti pubblici: “…detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 …”
In relazione a tale disposizione normativa l’istituto dell’indicazione del progettista è assimilato a quella dell’avvalimento, fermo il rispetto del bando in relazione ai requisii di legittimazione (art. 80 del Codice) e di professionalità pena l’esclusione del concorrente che lo abbia nominato
Trattandosi di categorie scorporabili rientranti nella tipologia di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la c.d. “qualificazione obbligatoria”… dette opere, …, non possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se privo della relativa qualificazione e, quindi, devono essere necessariamente subappaltate ad un soggetto ad esse abilitato
Con riferimento alla richiesta di chiarimento in esame si rappresenta che, in base a quanto riportato nel disciplinare di gara, non vi è una prescrizione specifica né, tantomeno, di natura vincolante. .
Si ritiene tuttavia, anche per favorire i lavori della commissione, che sarebbe opportuno che la documentazione trasmessa sia organizzata chiaramente "per sub criterio". Dopodiché se la stessa costituisca un solo fascicolo ovvero più fascicoli non rileva ai fini della conformità .
Con riferimento alla richiesta in oggetto si rappresenta che , in assenza di specifiche direttive , eventuali prezzi non ricompresi nel prezzario regionale possano essere determinati mutuando le indicazioni fornite dall'art. 163 del DPR 207/2010 sebbene abrogato.
I prezzi elementari, di una eventuale analisi, dovranno comunque essere caratterizzati da una base di ragionevole riscontrabilità.
Quando sopra dovendo comunque considerare che , secondo quanto riportato all'art. 23 del disciplinare di gara : "Il computo metrico non è parte integrante del contratto e non ne costituisce in alcun modo valore negoziale. Esso avrà solo la funzione di meglio qualificare l’offerta migliorativa.
si riscontra la richiesta in esame rilevando che l'art. 22 del disciplinare di gara prevede, tra le altre cose, che:
" L’offerta tecnica dovrà contenere un numero di cartelle pari al numero dei criteri di valutazione, con la sola eccezione del criterio riferibile all’offerta economica. "
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in esame si evidenzia che il parametro B1i può essere valorizzato solo in due modi : “0” oppure “5” a seconda che le modalità progettuali non prevedano ovvero prevedano l'implementazione del BIM (Building Information Modeling).
Utilizzazione BIM : punti 5
non utilizzazione BIM : Punti 0
Con riferimento alla richiesta fatta si rappresenta che , in assenza di prezzi ufficiali e di specifiche direttive , eventuali prezzi non ricompresi nel prezzario regionale possano essere determinati mutuando le indicazioni fornite dall'art. 163 del DPR 207/2010 sebbene abrogato. I prezzi elementari, di una eventuale analisi, dovranno comunque essere caratterizzati da una base di ragionevole riscontrabilità. Quando sopra dovendo comunque considerare che , secondo quanto riportato all'art. 23 del disciplinare di gara : "Il computo metrico non è parte integrante del contratto e non ne costituisce in alcun modo valore negoziale. Esso avrà solo la funzione di meglio qualificare l’offerta migliorativa.
si riscontra la richiesta in esame rilevando che l'art. 22 del disciplinare di gara prevede, tra le altre cose, che: " L’offerta tecnica dovrà contenere un numero di cartelle pari al numero dei criteri di valutazione, con la sola eccezione del criterio riferibile all’offerta economica. "
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in esame si evidenzia che il parametro B1i può essere valorizzato solo in due modi : “0” oppure “5” a seconda che le modalità progettuali non prevedano ovvero prevedano l'implementazione del BIM (Building Information Modeling). Utilizzazione BIM : punti 5 non utilizzazione BIM : Punti 0
Domanda1
Quesito Per quanto riguarda i requisiti di progettazione, indicati al paragrafo “10.2” viene richiesta, unicamente, la categoria E.15. Si richiede se è possibile utilizzare altre categorie di opere della tipologia “Edilizia” con grado di complessità uguale o superiore come già consentito da circolari ANAC.
Risposta 1
Con riferimento alla richiesta fatta si rappresenta che ai fini della verifica della idoneità professionale vale quanto riportato nel paragrafo 10 e 11 e nei sotto paragrafi 10.1, 10.2, 10.3.
La categoria progettuale è quella E.15 che , secondo le il DM 17/6/2016 , è riferita a “Caserme con corredi tecnici di importanza corrente”.
La esplicitazione della categoria che riporta “ Sanità, Istruzione, Ricerca” rappresenta un evidente refuso di stampa.
Quanto alla possibilità di utilizzare altre categorie di opere il disciplinare precisa, al pragarafo 10.2, che “in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
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Domanda2
Nel Disciplinare al paragrafo “22. Offerta tecnica” viene indicato che le uniche modifiche possibili sono di natura quantitativa e quindi non si possono formulare migliore in aggiunta e, di più, che quelle in sostituzione debbano essere incluse nel Prezzario Regionale Puglia. A tal fine si fa presente che essendo il computo costituito da macro-voci oltremodo sintetiche per ciascuna tipologia di lavorazioni ed interamente da nuovi prezzi che non trovano dettaglio nel Prezzario Regionale e che, pertanto, non è possibile individuare materiali e forniture previste, non può risultare possibile, allo stesso modo, individuare prodotti migliorativi per i criteri richiesti nel Disciplinare. Pertanto si fa cortese richiesta di poter individuare prodotti e lavorazioni specifiche sia in sostituzione che in aggiunta a quanto previsto e di poterne trovare riscontro (se non presenti nel Prezzario) attraverso appositi nuovi prezzi.
Risposta 2
Con riferimento alla richiesta fatta si rappresenta che , in assenza di prezzi ufficiali e di specifiche direttive , eventuali prezzi non ricompresi nel prezzario regionale possano essere determinati mutuando le indicazioni fornite dall'art. 163 del DPR 207/2010 sebbene abrogato. I prezzi elementari, di una eventuale analisi, dovranno comunque essere caratterizzati da una base di ragionevole riscontrabilità. Quando sopra dovendo comunque considerare che , secondo quanto riportato all'art. 23 del disciplinare di gara : "Il computo metrico non è parte integrante del contratto e non ne costituisce in alcun modo valore negoziale. Esso avrà solo la funzione di meglio qualificare l’offerta migliorativa.
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Domanda3
Nel Disciplinare al paragrafo “22. Offerta tecnica” viene richiesto, quale contenuto per l’Offerta tecnica, una relazione illustrativa di non più di 3 facciate di testo (A4) e non più di due allegati grafici (A2). Si richiede se tale documentazione deve essere prodotta per ciascun criterio (A1;A2;A3;A4;A5) o se è omnicomprensiva di tutti i criteri e come devono essere fascicolati i file.
Risposta 3
si riscontra la richiesta in esame rilevando che l'art. 22 del disciplinare di gara prevede, tra le altre cose, che: " L’offerta tecnica dovrà contenere un numero di cartelle pari al numero dei criteri di valutazione, con la sola eccezione del criterio riferibile all’offerta economica. "
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Domanda4
Nel Disciplinare al paragrafo “23. Offerta economica” viene richiesto, tra gli elaborati da presentare, il computo metrico delle migliorie in forma non estimativa. Si richiede se si tratti di un refuso che il computo in offerta economica non debba riportare una valorizzazione contabile.
Risposta 4
si riscontra la richiesta in esame rilevando che non trattasi di refuso atteso che Il computo metrico non è parte integrante del contratto e non ne costituisce in alcun modo valore negoziale. Esso avrà solo la funzione di meglio qualificare l’offerta migliorativa.
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Domanda5
Nel Disciplinare al paragrafo “24. Criterio di aggiudicazione” – “24.1” nella tabella al criterio “A4” viene attribuito il punteggio in percentuale a quanto valorizzato per la rinnovabilità ma il massimo ottenibile, pari ad oltre il 30% permetterebbe di acquisire 4 punti ma il totale del criterio è pari a 10 punti. Si richiede se sia presente un refuso ed un errore nell’attribuzione dei punteggi.
Risposta 5
si riscontra la richiesta in esame rilevando che il disciplinare prevede per il parametro “A4” l’attribuzione di punteggi incrementali , fino ad un massimo di 10. Più chiaramente oltre il 30% il punteggio attribuibile è pari a 10 che deriva dalla somma dei punteggi riferite a tutte le % di categoria valorizzabili.
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Domanda6
Per quanto riguarda l’offerta economica ed i criteri “B1, B2 e B3”, nella tabella di cui al precedente punto viene richiesto per il criterio “B1”, l’adozione dei modelli BIM per il progetto. Si richiede se per tale criterio va fatta una dichiarazione d’impegno da parte dell’operatore economico che partecipa o se è necessario predisporre una relazione descrittiva e, nel secondo caso, con quale formattazione e numero di pagine massimo consentite?
Risposta 6
si riscontra la richiesta in esame rilevando che per tale criterio non è richiesta una formalità esplicitamente vincolante.
Per tale ragione si ritiene accettabile sia “la dichiarazione “ sia la “semplice enunciazione” di impegno da parte dell’operatore commerciale, ad adottare modalità progettuali BIM. Essa costituirà valore obbligazionale in sede di contratto.
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Domanda7
Per quanto riguarda l’offerta economica ed i criteri “B1, B2 e B3”, nella tabella di cui al precedente punto viene richiesto per il criterio “B2”, la redazione di un cronoprogramma che contempli i giorni di esecuzione delle opere unitamente a quelli per le frasi progettuali. Allo stesso modo, al paragrafo 24.3, in riferimento ai massimali di calcolo dell’offerta economica, viene indicato per il criterio B1 max 5 punti, per il B2 max 10 punti e per il B3 max 10 punti facendo risultare il totale raggiungibile pari a 35 punti in luogo dei 30 punti stabiliti nella tabella dei criteri (B1 max 5 punti, B2 max 5 punti, B3 max 20 punti).
Si richiede, pertanto, come venga attributo il punteggio di 5 punti al criterio “B2” se non è richiesto un ribasso temporale ovvero, se fosse richiesto, dove se ne trova riscontro nella Lex Specialis.
Risposta 7
si riscontra la richiesta in esame rilevando che il disciplinare di gara richiede, con riferimento al criterio B2, “l’indicazione dei tempi di consegna Globale con indicazione del cronoprogramma delle diverse attività (progetto esecuzione) espresso in numero di giorni che non potrà essere superiore ad 800 gg.”
Dopodiché l’attribuzione del punteggio all’offerta iesima, riferito al parametro B2i, è determinato sulla base del numero di giorni di anticipazione offerti dal concorrente evidentemente desunti dal cronoprogramma presentato.
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Domanda8
Si richiede anche se i massimali indicati nel quesito presentino refusi. Saluti CADEL SCARL
Risposta 8
Il punteggio massimo attribuibile agli “elementi quantitativi” è specificato al paragrafo 24.1 ed è pari a 30/100 secondo la tabella ivi riportata.
In essa il parametro B2 è valorizzabile fino ad un max di 5 secondo “un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare a cui va moltiplicato il valore del “peso” attribuito.”
.
L’esemplificazione della formula lineare è riportata al successivo paragrafo 24.3. In essa viene indicato un valore del “peso” di riferimento diverso da quello vincolante, specificato al paragrafo 24.1, ovvero “10” invece che “5” , costituendo pertanto un evidente refuso di stampa .
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Si riscontra il quesito rilevando che tutti i modelli allegati alla procedura rappresentano schemi la cui forma non è vincolante.
A maggior ragione, in caso di assenza di modelli, il concorrente potrà adottare liberamente gli schemi che riterrà più opportuni fermo restando l'obbligo di riportare in essi , in modo compiuto es esaustivo, i contenuti richiesti dal disciplinare..
Si riscontra la richiesta presentata nei termini che seguono:
L’ art. 59, c. 1 bis del Codice dei contratti pubblici prevede che “detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 …”
Il fatto che “l’indicazione” sia assimilabile all’istituto dell’avvalimento non comporta tuttavia che entrambi gli istituti siano assoggettati “necessariamente “ alla medesima disciplina formativa.
Per tale ragione, non essendoci alcuna prescrizione nella documentazione di gara, si ritiene che l’indicazione del progettista o dei progettisti non comporti necessariamente l’obbligo di produzione, in sede di presentazione dell’offerta tecnica / economica, del contratto di avvalimento.
Si riscontra la nota in esame nei termini che seguono :
L’art. 21.2 del Disciplinare di gara prevede che sia il “concorrente” a compilare il DGUE.
Nello specifico viene detto che :
“Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara."
Per quanto sopra si ritiene che non vi sia alcun obbligo, sanzionabile con esclusione, per il progettista indicato a predisporre il DGUE.
Il possesso dei requisiti generali è prescritto dalla legge per il solo operatore economico concorrente, non anche per il semplice progettista designato, che non assume la veste né di operatore economico né di concorrente.
Al detto progettista viene richiesto il solo possesso dei requisiti speciali di qualificazione, ma non anche l’assenza di cause escludenti.
Quanto al concorrente, dovendo lo stesso possedere , nel suo complesso, i requisiti generali e speciali, dovrà indicare nel DGUE i progettisti indicati., con le relative capacità tecniche e professionali.