Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: SEGRETARIO GENERALE
Cig: A02C090D31
Cup: J71G22000150002
Stato: In attesa di aggiudicazione
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PREVIA RIMOZIONE RIFIUTI QUALI SORGENTI PRIMARIE DI CONTAMINAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA RICADENTE NEL COMUNE DI SAN SEVERO” UBICATA SULLA SS89 PER APRICENA (FG) INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 16 P.LLE 247-345-347
Descrizione: MESSA IN SICUREZZA PREVIA RIMOZIONE RIFIUTI QUALI SORGENTI PRIMARIE DI CONTAMINAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA RICADENTE NEL COMUNE DI SAN SEVERO” UBICATA SULLA SS89 PER APRICENA (FG) INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 16 P.LLE 247-345-347 DELLA ESTENSIONE DI CIRCA 3.700,00 MQ – INTERVENTI 2° LOTTO
Importo di gara: € 2.894.788,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 2.727.097,06
- Costo della manodopera: € 158.171,33
- Importo non soggetto a ribasso: € 9.519,61
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Benedetto Di Lullo
Data di pubblicazione: 24/11/2023
Data scadenza presentazione chiarimenti:
05/12/2023 00:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
11/12/2023 13:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
11/12/2023 13:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
13/12/2023 09:00 - Europe/Rome
Caricamento documentazione integrativa
-
Da:
14/12/2023 21:30 - Europe/Rome
-
A:
21/12/2023 09:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Bando di gara - Bando_di_gara_ECOBALLE 2.pdf
DGUE - DGUE.pdf
ALLEGATI GARA EDITABILI - ALLEGATI DI GARA.zip
ALLEGATI PROGETTUALI - PROGETTO ecoballe - firmato 23.10.2023.zip
DETERMINA RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE - prot_49300_del_22_11_2023_Determina copia conforme.pdf
DISCIPLINARE DI GARA - disciplinare_di_gara_ecoballe 2.pdf
MANUALE OPERATIVO - MO - Procedura PPB - Senza Marca (2).pdf
Errata corrige Disciplinare di Gara - prot_50338_del_27_11_2023_Comunicazione_di_gara_ecoballe2.pdf
CERTIFICATO ARACE - certificato ARACE - 22A047371.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
Determina a contrarre - Determina copia conforme.pdf
Allegato:
Determina in originale - Det_S4 LAVORI PUBBLICI, POLITICHE AMBIENTALI E SERVIZI ALLA CITTÀ_Settore n 423_2023 - RegGen n 2739_2023.pdf.p7m
Allegato:
Visto di Regolarità Contabile - Visto_di_Regolarit__Contabile_Determina.pdf.p7m
Allegato:
Pubblicazione albo pretorio - pubblicazione_albo.pdf
Allegato:
Report Firme Digitali - report_firme.pdf
Determina di aggiudicazione definitiva - Determina copia conforme.pdf
Allegato:
Determina in originale - Det_S4 LAVORI PUBBLICI, POLITICHE AMBIENTALI E SERVIZI ALLA CITTÀ_Settore n 17_2024 - RegGen n 162_2024.pdf.p7m
Allegato:
Visto di Regolarità Contabile - Visto_di_Regolarit__Contabile_Determina.pdf.p7m
Allegato:
Pubblicazione albo pretorio - pubblicazione_albo.pdf
Allegato:
Report Firme Digitali - report_firme.pdf
Verbali di Gara
Verbale di soccorso istruttorio - Verbale n.1_Ecoballe2.pdf
Verbale Prima Seduta - Verbale di gara n2_Ecoballe2.pdf
Verbale di Aggiudicazione Provvisoria - Verbale n3_Ecoballe2.pdf
Chiarimenti
In risposta a quanto richiesto, si comunica che nel punto 12.1 del Disciplinare di Gara è presente un refuso e pertanto è necessario possedere il requisito A.N.G.A. 9B per lavori di bonifica compresi tra i € 2.500.000,00 ed i € 9.000.000,00. Si precisa che il predetto requisito è relativo soltanto all’esecuzione dei lavori e non rappresenta un requisito di partecipazione.
Sarà cura di questa Amministrazione rettificare il Disciplinare di Gara.
Cordiali saluti.
IL RUP
Si riscontra il quesito nei termini che seguono:
Art. 2 all. II.12 – dlgs 36/2023 - prevede che:
- La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
- La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
- nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
art. 68 comma 11 del dlgs 36/2023 comma 11 prevede che:
- I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali.
Ciò premesso, nel caso posto in cui le due ditte in raggruppamento hanno entrambe la qualifica in OG12 per una categoria superiore a quella riferibile ad 1/5 dell’importo dei lavori – tale comunque che complessivamente raggiungano la categoria di appalto , ovvero l’abilitazione ad eseguire i lavori oggetto di appalto, la risposta è “positiva”. In aggiunta si ritiene utile evidenziare che tra i requisiti richiesti vi è anche quello di “esecuzione” ovvero la iscrizione alla A.N.G.A. CAT. 9B.
Distinti saluti
IL RUP
Con riferimento al quesito posto si evidenzia quanto segue:
- l’iscrizione alla all’A.N.G.A. rappresenta un requisito di esecuzione che, nei termini posti dalla richiesta, si ritiene possa essere assolti in modo “cumulativo” dai partecipanti alla gara riuniti in R.T.I. Tale requisito, tuttavia, non deve essere confuso con il requisito di partecipazione che si ritiene assolto solo attraverso una corretta ed adeguata iscrizione alla S.O.A. per le qualifiche e classi riportate nel bando di gara (in coerenza con le regole di partecipazione disciplinate dal D.lgs. n. 36/2023).
Distinti saluti
IL RUP
Con riferimento al quesito posto si evidenzia quanto segue :
- l’art. 119 comma 1 del dlgs 36/2023 prevede che “È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera …”
Ciò premesso , non è possibile il subappalto integrale dele lavorazioni ovvero al 100%. Quanto sopra fermo restando il possesso dei requisiti minimi di partecipazione e quelli di esecuzione.
Con riferimenti a questi ultimi si rappresenta che il riferimento alla categoria ANGA 9D rappresenta un mero errore materiale, già oggetto di rettifica da parte di questa S.A., dovendosi avere una iscrizione A.N.G.A. 9B , in ragione dell’importo delle lavorazioni in appalto.
Distinti saluti
IL RUP
L’importo da garantire in via provvisoria è quello previsto dalla norma di settore ovvero il 2% dell’importo posto a base di gara. Per tale ragione l’importo indicato al punto 17 - € 398.601,14 - deve considerarsi non corretto e quindi “refuso di stampa”;
Con riferimento alla metodologia di applicazione per la individuazione delle offerte anomale si rappresenta che la stessa non è stata indicata in sede di bando in quanto sarà oggetto di sorteggio pubblico tra le metodologie ammesse, a norma dell’art. 54 del dlgs 36/2023, da scegliersi tra quelle compatibili descritte nell’allegato II.2 del codice.
Trattasi di requisiti soggettivi la cui dichiarazione autocertificata di sussistenza si ritiene non possa essere resa solo dal Legale Rappresentante , seppure in nome e per conto dei soggetti indicati dal codice. La stessa può, tuttavia, essere resa in forma “cumulativa” intendendo con questo la possibilità di un solo documento firmato, con le previste formalità, da tutti i soggetti interessati (si veda al riguardo il modello allegato alla documentazione di gara)
Con riferimento alla richiesta si rileva che , a meno di una espressa condizione derogatoria , la dichiarazione familiari conviventi , ex art. 85 dlgs 159/2021 debba comunque essere resa (si veda al riguardo il modello allegato alla documentazione di gara);
L’importo da garantire è quello previsto dalla norma di settore ovvero il 2% dell’importo posto a base di gara. Per tale ragione l’importo indicato al punto 17 deve considerarsi non corretto in quanto “refuso di stampa”;
L’importo da garantire in via provvisoria è quello previsto dalla norma di settore ovvero il 2% dell’importo posto a base di gara. Per tale ragione l’importo indicato al punto 17 - € 398.601,14 - deve considerarsi non corretto “quale refuso di stampa”;
Le analisi di caratterizzazione è stata resa disponibile sul portale già dalla data 01/12/2023 sebbene non rappresenti un documento necessario atteso che gli esiti di tale certificazione sono stati trasfusi nel progetto di gara;
L’ analisi di caratterizzazione è stata resa disponibile sul portale già dalla data 01/12/2023 sebbene non rappresenti un documento necessario atteso che gli esiti di tale certificazione sono stati trasfusi nel progetto di gara;
Trattasi di telo in HDPE ordinariamente utilizzato per le attività di capping che deriva dalle previsioni progettuali dell’intervento di messa in sicurezza antincendio precedente a quello attualmente oggetto di gara.
Il progetto in gara non risulta corredato di scheda tecnica di sicurezza del telo essendone prevista la rimozione.
Premesso quanto sopra, il progetto non prevede alcuna assimilazione tipologica e qualitativa del materiale in HDPE con quello derivante da scavi e demolizioni se non sotto il profilo meramente economico (da ritenersi coerente in ragione della modesta rilevanza quantitativa di tale lavorazione.
L’importo da garantire è quello previsto dalla norma di settore ovvero il 2% dell’importo posto a base di gara. Per tale ragione l’importo indicato al punto 17 deve considerarsi non corretto “quale refuso di stampa”;
L’ analisi di caratterizzazione è stata resa disponibile sul portale già dalla data 01/12/2023 sebbene non rappresenti un documento necessario atteso che gli esiti di tale certificazione sono stati trasfusi nel progetto di gara;
- Le analisi di caratterizzazione è stata resa disponibile sul portale già dalla data 01/12/2023 sebbene non rappresenti un documento necessario atteso che gli esiti di tale certificazione sono stati trasfusi nel progetto di gara;
- L’art. 3 del disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del minor prezzo con esclusione delle offerte anomale. Tale criterio è ribadito al punto 24 del medesimo disciplinare ed al punto II.2.2 del bando di gara.
Ciò posto Il minor prezzo è definito attraverso l’indicazione della percentuale di ribasso massimo applicato. La formula d’uso riportata al punto 24.3 rileva unicamente ai fini della definizione della graduatoria.
- Quanto alla metodologia di applicazione per la individuazione delle offerte anomale la stessa non è stata indicata in sede di bando in quanto sarà oggetto di sorteggio pubblico tra le metodologie ammesse a norma dell’art. 54 del dlgs 36/2023, da scegliersi tra quelle compatibili descritte nell’allegato II.2 del codice.
- Il sopralluogo sulle aree interessate ai lavori non è obbligatorio. I concorrenti, in autonomia, potranno effettuare un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto. Il Sito si presenta munito d cancello ed è soggetto a tutela giudiziaria. Eventuali sopralluoghi, preliminari alla esecuzione dei lavori potranno essere eseguiti, previa formale richiesta alle autorità preposte e loro successiva autorizzazione.
- Al fine di sopperire a tale limitazione si riportano di seguito le coordinate di riferimento che potranno essere utilizzate per interrogazione su google Earth :
latitudine 41.719676°
Longitudine 15.390539°
- Il punto 5 del disciplinare di gara prevede che il sopralluogo sulle aree interessate ai lavori non è obbligatorio. I concorrenti, in autonomia, potranno effettuare un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto.
Al fine di sopperire a tale limitazione si riportano di seguito le coordinate di riferimento che potranno essere utilizzate per interrogazione su google Earth :
latitudine 41.719676°
Longitudine 15.390539°
- L’importo da garantire è quello previsto dalla norma di settore ovvero il 2% dell’importo posto a base di gara . Per tale ragione l’importo indicato al punto 17 - € 398.601,14 - deve considerarsi non corretto “quale refuso di stampa”;
Si ritiene conforme all'ordinamento di settore il ricorso, in caso di mancata iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali all'istituto dell'avvalimento, per il raggiungimento delle fasce di classificazione richieste dalla lex specialis, possedendo il necessario requisito di iscrizione alla categoria oggetto di intervento.
In tal senso trova riscontro quanto precisato all’art. 12.1 del bando / disciplinare di gara nonché la precisazione che l’iscrizione ANGA è un requisito di esecuzione e non di partecipazione.
Per attività di bonifica si intende: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Tali attività rientrano, a ben vedere, anche le attività di rimozione e trasporto.
Ad ogni buon conto, atteso che l’iscrizione ANGA 4E rileverebbe ai soli fini della esecuzione la richiesta di integrazione nel disciplinare di gara della Categoria 4E come requisito di partecipazione non trova riscontro essendo previsto il subappalto nei termini di legge;
Al riguardo si ritiene che nulla osta al ricorso all’avvalimento per il raggiungimento delle fasce di classificazione richieste dalla lex specialis a condizione che si possegga il necessario requisito di iscrizione alla categoria oggetto di intervento.
- Trattandosi di requisito di esecuzione non sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto in assenza dell’iscrizione dell’O.E. alla categoria ANGA 9B. Possedendo il necessario requisito di iscrizione alla categoria oggetto di intervento, ma non la relativa classifica, l’O.E. potrà compensare tale mancanza attraverso il ricorso al subappalto ovvero all’avvalimento, ovvero in RTI.
In tale ultimo caso i soggetti facenti parte del RTI dovranno possedere necessariamente l’Iscrizione ANGA alla categoria 9 e, cumulativamente, alla classifica “B”. Quanto sopra fermo il rispetto dei requisiti previsti in materia di SOA, RTI e subappalto come disciplinate dal Codice .
In materia di subappalto il disciplinare prevede che : “Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 119 del D.lgs. 36/2023”.
Tale articolo prevede che “È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera …”.
In tal senso , non è possibile il subappalto integrale dele lavorazioni ovvero al 100% anche perché non sarebbe ragionevole che una ditta che possiede tutti partecipi in qualità di subappaltatrice al 100% potendo partecipare in proprio.
Per requisiti soggettivi, attinenti a fatti personali, la dichiarazione autocertificata deve essere resa da tutti soggetti indicati dall’art. 94 comma 3.
Per i requisiti di impresa, oggettivi, richiamati all’art. 94, si ritiene che questi possano legittimamente essere dichiarati solo dal rappresentante legale dell’impresa ovvero dai rappresentanti legali nel caso ce n’è fossero più di uno.
E’ consentita, come da previsione normativa, la partecipazione alla selezione con la Cat. SOA OG12 classifica IV potendo utilizzare l’incremento del 20%.
Ai fini della iscrizione ANGA la stessa deve essere posseduta dall’O.E. nella categoria richiesta . In tal caso, possedendo il necessario requisito di iscrizione alla categoria oggetto di intervento, ma non la relativa classifica, l’O.E. dovrà compensare tale mancanza, rilevante ai fini dell’esecuzione, potendola compensare attraverso il ricorso al subappalto ovvero all’avvalimento, ovvero in RTI.
E’ consentita, come da previsione normativa, la partecipazione alla selezione con la Cat. SOA OG12 classifica IV potendo legittimamente utilizzare l’incremento del 20%.
Ai fini della iscrizione ANGA la stessa deve essere posseduta dall’O.E. nella categoria richiesta . In tal caso, possedendo il necessario requisito di iscrizione alla categoria oggetto di intervento, ma non la relativa classifica, l’O.E. dovrà compensare tale mancanza, rilevante ai fini dell’esecuzione, potendola compensare attraverso il ricorso al subappalto ovvero all’avvalimento, ovvero in RTI.
Per quanto attiene il rapporto fotografico si riportano di seguito le coordinate di riferimento che potranno essere utilizzate per interrogazione su google Earth :
latitudine 41.719676°
Longitudine 15.390539°
Con riferimento al quesito posto si riportano di seguito le coordinate di riferimento che potranno essere utilizzate per una interrogazione su google Earth :
latitudine 41.719676°
Longitudine 15.390539°
Da tale interrogazione risulterà evidente che la dimensione e il quantitativo dei rifiuti stoccati, coniugati alla natura del sito – sottoposto a sequestro giudiziario - non hanno consentito di effettuare indagini puntuali estese a tutto il materiale presente ma solo alla parte immediatamente accessibile, relativamente alla quale la caratterizzazione merceologica ha consentito di escludere la presenza di materiali pericolosi.
In tal senso non è possibile, all’attualità, dare un riscontro diverso da quello sopra riportato.
Ad ogni buon conto sono previste in corso d’opera, durante l’avanzamento dei lavori, fasi di campionatura dei materiali, con relativa caratterizzazione dei rifiuti.